(1) Il diritto all'attraversamento di un comprensorio2) altrui mediante un passaggio di emergenza o di comodo viene di regola concordato per iscritto fra i rettori delle riserve di caccia interessate ovvero fra questi ed i gestori delle oasi di protezione demaniali e delle bandite. In caso di mancato accordo decide l'ufficio, accertata l'effettiva necessità.
(2) Lungo il percorso del passaggio d'emergenza o di comodo è ammesso portare solo armi da sparo scariche ed i cani devono essere tenuti al guinzaglio.