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In vigore al: 04/10/2016

d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 181)
Regolamento relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia2)

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1)
Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2000, n. 19.
2)
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

Art. 10 (Permessi giornalieri e settimanali)

(1) Gli organi preposti alla gestione delle riserve di caccia di diritto possono, per determinate specie selvatiche, rilasciare permessi giornalieri o settimanali, il cui numero è fissato annualmente, a maggioranza relativa, dall'assemblea generale dei titolari di permessi annuali per la relativa riserva.

(2) Almeno la metà dei permessi giornalieri o settimanali deve essere riservata a cacciatori residenti in un comune della Provincia di Bolzano dando la precedenza ai cacciatori dei comuni caratterizzati da un elevato numero di cacciatori rispetto alla superficie ovvero da una ridotta quantità di fauna selvatica2) cacciabile. I permessi giornalieri o settimanali per l'abbattimento dei galliformi sottoposti alla pianificazione degli abbattimenti di cui all'articolo 27 della legge, possono essere rilasciati esclusivamente a cacciatori residenti nella Provincia di Bolzano.

2)
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.