Pubblicato nel B.U. 3 agosto 1999, n. 35.
(1) L'ufficio provinciale competente individua la spesa ammissibile.
(2) La determinazione della spesa da ammettere e della quota sulla quale viene commisurato il contributo, l'ammontare del contributo stesso, nonché il termine, entro il quale devono essere ultimate le opere, sono disposte con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il parere della commissione nominata per il settore alberghiero.
(3) La commissione è autorizzata a chiedere perizie sulla presumibile redditività degli investimenti o studi comparati con soluzioni alternative.
(4) Le domande non accolte nell'anno, nel quale sono state presentate, possono essere ammesse negli esercizi finanziari successivi.