Pubblicato nel B.U. 16 aprile 1996, n. 18.
(1) Ai sensi degli articoli 21 e 18 della legge sono considerate biblioteche speciali:
(2) Le biblioteche speciali integrano e rafforzano l'offerta delle biblioteche di pubblica lettura locali, potenziando il sistema di collegamento in rete delle biblioteche pubbliche dell'Alto Adige.
(3) Le disposizioni di cui al capo II si applicano anche alle biblioteche speciali, in quanto non diversamente disposto.