Pubblicato nel B.U. 16 aprile 1996, n. 18.
(1) Per una corretta gestione amministrativa le biblioteche di pubblica lettura devono:
(2) La sistemazione del patrimonio dei libri e dei media delle biblioteche di pubblica lettura è effettuata mediante la classificazione unitaria prevista per le biblioteche altoatesine oppure secondo la classificazione decimale Dewey. La catalogazione avviene secondo le regole di catalogazione alfabetica delle biblioteche pubbliche (RAK-ÖB) oppure secondo le regole italiane di classificazione per autori (RICA-ISBD). Nelle biblioteche bilingui è possibile adottare, se necessario, entrambi i sistemi.
(3) Le biblioteche di dimensioni mediograndi, in particolare le sedi principali e le sedi succursali, al fine di essere gestite in modo più razionale ed efficiente, nonché per avere la possibilità di un collegamento in rete con le altre biblioteche e per potersi avvalere dei servizi forniti da centri bibliotecari specializzati, vanno automatizzate.
(4) Le biblioteche di pubblica lettura più grandi devono organizzarsi in modo tale da poter fornire informazioni specifiche su supporto magnetico anche tramite collegamento con banche dati.