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In vigore al: 04/10/2016

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 251) 2)
Regolamento in materia di procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia

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1)
Pubblicato nel B.U. 4 luglio 1995, n. 31.
2)
Il titolo è stato prima sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 23 dicembre 2003, n. 57, e poi così modificato dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 14 aprile 2015, n. 8.

Art. 3 (Svolgimento delle procedure negoziate)

(1) Per la stipulazione di contratti aventi ad oggetto forniture o servizi d'importo stimato compreso tra euro 40.000,00 ed euro 100.000,00, al netto di I.V.A., ovvero concernenti prestazioni di natura intellettuale, anche non regolamentata, di importo stimato compreso tra euro 100.000,00 e la soglia di applicazione delle direttive comunitarie 93/36/CE e 92/50/CE di cui al comma 16 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, sono richiesti almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito, che può essere spedita anche in forma di telegramma, telefax o e-mail.5)

(2) Di norma la lettera d'invito contiene:

  1. l'oggetto della prestazione;
  2. il luogo di esecuzione;
  3. le penalità per il ritardo;
  4. le eventuali garanzie;
  5. le caratteristiche tecniche;
  6. la qualità e la modalità di esecuzione;
  7. il prezzo base;
  8. le modalità di pagamento;
  9. le modalità di scelta del contraente;
  10. i criteri di aggiudicazione;
  11. il termine ultimo per la ricezione delle offerte;
  12. la durata del contratto;
  13. l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste, e la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'aggiudicatario venga meno ai patti essenziali concordati;
  14. quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

(3) L'esame dei preventivi e l'aggiudicazione del servizio o della fornitura avviene, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito, in base

  1. al prezzo più basso, in via esclusiva, ovvero, a seconda della natura del contratto,
  2. ponderatamente con altri requisiti quali il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e all'assistenza tecnica.

(4) Nel caso di aggiudicazione ai sensi del comma 3, lettera b), nella lettera d'invito devono essere menzionati i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente d'importanza.

(5) Per l'individuazione dei prezzi di base va fatto riferimento alle rilevazioni di mercato o agli importi previsti nelle convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.A.

(6) Si può prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi nei casi in cui gli importi stimati dei contratti siano inferiori ad euro 40.000,00, al netto di I.V.A., ovvero prestazioni di natura intellettuale, anche non regolamentate, fino a euro 100.000,00, al netto di I.V.A., fermo restando l'obbligo di motivare la scelta del fornitore o prestatore. 6)

(7) Si può, altresì, prescindere dalla richiesta di più preventivi quando ricorrono i casi di cui al comma 20 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, fatto salvo quanto disposto nel comma 21 dello stesso articolo.7)

5)
L'art. 3, comma 1, è stato così modificato dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 14 aprile 2015, n. 8.
6)
L'art. 3, comma 6, è stato così modificato dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 14 aprile 2015, n. 8.
7)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.P. 23 dicembre 2003, n. 57.
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