(1) Le norme procedurali di cui al presente regolamento trovano applicazione per depositi di gasolio per riscaldamento con capacità complessiva superiore a 5 m3. Fino a 5 m3 di capacità complessiva resta fermo l’obbligo di presentare al comune competente le dichiarazioni di conformità di cui all’articolo 4 della legge.
(2) Le norme procedurali di cui al presente regolamento trovano altresì applicazione per impianti fissi e per contenitori/distributori rimovibili di gasolio per autotrazione con capacità complessiva superiore a 5 m3. Fino a 5 m3 di capacità complessiva resta fermo l’obbligo di presentare al comune competente le dichiarazioni di conformità di cui all’articolo 4 della legge. 11)