Pubblicato nel B.U. 5 febbraio 1991, n. 6.
(1) Gli oggetti prodotti dagli allievi durante le esercitazioni pratiche, dopo che sono stati valutati dal punto di vista tecnico-didattico dagli insegnanti o dalle commissioni d'esame, sono a disposizione gratuita degli allievi, se non vengono utilizzati dalla scuola come mezzo didattico o arredamento.
(2) Nel caso in cui gli oggetti non vengano ritirati dagli allievi entro tre mesi dal termine delle lezioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano dell'11 settembre 1987, n. 16, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano.