Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1990, N. 25.
(1) Il servizio di ricerca pedagogica conduce studi e ricerche di carattere educativo, a sostegno degli altri servizi, ai fini di una maggiore qualificazione della scuola.
(2) Particolare attenzione sarà data all'educazione linguistica ed all'educazione alla convivenza tra diversi gruppi linguistici presenti nel territorio provinciale.
(3) Il servizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della legge istitutiva, raccoglie, mediante oppurtune forme di documentazione, e pubblica le attività dell'Istituto di maggior significato nei campi della ricerca, della sperimentazione e dell'aggiornamento.