(1) Durante l'effettuazione dei trattamenti antiparassitari è fatto obbligo di evitare che le miscele raggiungano edifici, appezzamenti privati o pubblici, abitazioni, giardini, strade, centri sportivi, parchi gioco, acque pubbliche o private o altri luoghi frequentati da persone.
(2) Fermo restando l'obbligo di cui al comma 1, i trattamenti con atomizzatori e nebulizzatori in prossimità dei luoghi suddetti devono essere effettuati in assenza di vento e possibilmente nelle ore di prima mattina o di tarda serata, rispettando le norme che regolano l'inquinamento da rumori.