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In vigore al: 04/10/2016

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

Art. 40 (Idoneità dei locali)

(1)  Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), del presente regolamento si applicano agli esercizi pubblici di nuova costruzione o in caso di modifiche agli esercizi esistenti che richiedano l'autorizzazione della commissione edilizia comunale e che comportino un aumento del rischio d'incendio.

(2)  Gli esercizi esistenti sono adeguati alle disposizioni predette entro sei anni dell'entrata in vigore del presente regolamento.