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In vigore al: 04/10/2016

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

Art. 29 (Requisiti professionali Corsi e titoli di studio)

(1)  Ai fini della dimostrazione della qualificazione professionale sono riconosciuti anche i diplomi di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno biennale, purché nel corso di studi siano previste le materie di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge.

(2)  La validità dei corsi professionali seguiti all’estero da cittadini italiani e non italiani, ai fini della qualificazione professionale, è accertata secondo le vigenti norme in materia.

(3)  Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e per quelli ad essi equiparati, la validità dei corsi è accertata dalle amministrazioni competenti. 32)

32)
L'art. 29 è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2011, n. 45.