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In vigore al: 04/10/2016

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

Art. 17 (Salsicce al banco)

(1)  Ai fini del rilascio della licenza di cui all'articolo 7, comma tre, della legge, alla somministrazione al pubblico e alla vendita per asporto di salsicce al banco sono assimilabili unicamente la somministrazione e vendita, in chiostri fissi, di semplici piatti freddi o caldi di tipo fast food, esclusa ogni diversa attività di somministrazione e vendita avente a oggetto, in particolare, prodotti alimentari dolciari o ortofrutticoli e similari. La licenza predetta è incompatibile con la licenza per il commercio ambulante.

(2)  Le licenze di cui al comma precedente, non autorizzano alla somministrazione di bevande superalcoliche, e consentono la somministrazione di bevande unicamente in congiunzione a quella di pasti.