Pubblicato nel B.U. 7 marzo 1989, n. 11.
(1) L'ammontare del contributo viene determinato, tenendo conto del preventivo di spesa e non può superare la misura del trattamento di missione dei dipendenti provinciali per il corrispondente periodo. Ai fini della determinazione del contributo possono altresì essere considerate eventuali tasse d'iscrizione o di frequenza in misura pari al 50% delle somme effettivamente pagate e debitamente documentate.