Pubblicata nel Supplemento ordinario al B.U. 5 ottobre 1982, n. 46.
(1) Il servizio soccorso è composto di persone addestrate in materia di pronto soccorso, le quali sono dotate di attrezzature e di equipaggiamenti necessari e idonei per una prima medicazione e per il trasporto dell'infortunato ed hanno il compito di recuperare rapidamente e con perizia le persone infortunate sulla pista. La responsabilità del servizio soccorso piste cessa con la consegna dell'infortunato al servizio di trasporto dei feriti, al servizio sanitario o su richiesta dell'infortunato stesso.
(2) Con decreto dell'Assessore provinciale competente per materia possono essere emanate istruzioni per definire le strutture, l'organizzazione operativa e le attribuzioni dei servizi di soccorso.
(3) Su richiesta dei titolari delle aree sciabili si può prescindere dall'istituzione dei servizi di soccorso nei casi in cui l'estensione della pista ed altre circostanze locali consentano il recupero tempestivo e funzionale degli infortunati.