Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1979, n. 25.
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22, nel testo tedesco di ogni articolo di questo decreto la dizione "Labortechniker" è sostituita con la dizione "medizinisch-technische Assistenten".
(1) Il tecnico di laboratorio presta servizio, quale operatore ausiliario del medico e della ricerca medica, nelle materie degli esami batteriologici, sierologici e chimico-clinici. Svolgendo la sua opera in laboratorio destinato ad una delle menzionate materie, ad esso spetta, in generale, il compito di eseguire tutti i lavori tecnici occorrenti per gli esami microscopici, chimici e fisici con lo scopo di fornire al medico elementi attendibili ai fini dell'accertamento della diagnosi.