Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) In caso di un tasso tendenziale di inflazione per l'anno 1999, rilevato dall'ASTAT per il comune di Bolzano, superiore all' 1,5% gli elementi retributivi di cui all'articolo 5, comma 1, sono aumentati, con decorrenza 1° febbraio 2000, in misura corrispondente alla relativa differenza. I relativi nuovi stipendi vengono comunicati alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative entro il mese di gennaio 2000.