(1) La contrattazione collettiva sull'orario di lavoro del personale interessato dal contratto collettivo intercompartimentale provinciale tiene conto orientativamente delle tendenze generali sull'orario di lavoro, nell'impiego privato come nell'impiego pubblico, a livello nazionale, europeo e locale.
(2) La contrattazione sull'orario di lavoro di cui al punto 1 tiene conto orientativamente
(3) Le parti contrattuali si impegnano a confrontarsi sull'orario di lavoro entro la vigenza del contratto intercompartimentale in corso e comunque non prima del 1° novembre 1999. Nell'ambito di detto confronto le parti si impegnano inoltre di discutere i congedi ordinari attualmente esistenti.