(1) È considerato alloggio di servizio l'alloggio dato in concessione al personale per l'espletamento di servizi di custodia, di portineria, di vigilanza e di altri servizi similari.
(2) I compiti connessi con la concessione dell'alloggio di servizio vengono indicati nel disciplinare da allegarsi all'atto di concessione. La concessione dell'alloggio di servizio avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
(3) La revoca della concessione dell'alloggio di servizio può avvenire per giusta causa, previo rispetto di un periodo di preavviso di sei mesi. In caso di gravi motivi personali o familiari può essere concessa una proroga del termine di rilascio dell'alloggio di servizio per una durata di sei mesi, salvo che l'Amministrazione offra un alloggio alternativo che non comporta particolari aggravi per il personale interessato. Il periodo di preavviso di sei mesi è da rispettare anche dal concessionario di missionario. La concessione cessa di diritto in caso di risoluzione del rapporto di servizio, di trasferimento nonché in caso di assegnazione ad altre mansioni.
(4) L'espletamento dei compiti connessi con la gestione di un edificio con conseguente ulteriore carico orario, responsabilità, mansioni e rischi comporta l'attribuzione dell'indennità di cui al comma 2, leggera c), anche in assenza di un alloggio di servizio.