(1) Al sostituto del direttore di ripartizione e di ufficio ed equiparati compete un'indennità di istituto mensile fino al venti per cento dell'indennità di funzione percepita dal dirigente titolare. Costituisce compito principale dei dirigenti sostituti sostituire il dirigente titolare in caso di assenza e di coadiuvarlo nei compiti dirigenziali.
(2) In caso di un rapporto di lavoro a tempo parziale del dirigente titolare compete al dirigente sostituto un aumento dell'indennità di istituto mensile nella misura del dieci per cento dell'indennità di funzione percepita dal dirigente titolare.
(3) L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai dirigenti sostituti cui compete a causa dell'assenza del dirigente titolare la relativa indennità di funzione.