(1) Al personale di altri enti, comandato alla Provincia o a enti dipendenti dalla stessa o messo a disposizione, spettano, oltre al trattamento economico fisso e continuativo in godimento, le indennità e competenze accessorie previste per il personale provinciale. Tali indennità sostituiscono la retribuzione accessoria prevista presso l'ente di appartenenza e che non abbia carattere fisso e continuativo in quanto collegata a prestazioni specifiche.
(2) Al personale di cui al comma 1, viene attribuito, inoltre, un compenso accessorio per l'eventuale maggiore carico dell'orario di lavoro previsto presso la Provincia nonché per lo svolgimento di particolari compiti non già retribuiti sulla base dello stipendio in godimento.
(3) Al personale di cui al comma 1 può essere esteso il trattamento giuridico ed economico del personale provinciale provvedendo al relativo inquadramento ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del CCI 29.07.1999, previa intesa con l'ente di appartenenza.
(4) Per il personale provinciale comandato ad altri enti od ad essi messo a disposizione il trattamento economico fondamentale ed accessorio può essere sostituito con quello vigente presso l'ente di destinazione al fine di garantire parità di trattamento tra il personale svolgente le stesse funzioni.