Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 27 maggio 1997, n. 24.
(1) Il congedo ordinario segue con decorrenza 1° gennaio 1997 la disciplina vigente per la generalità dei dipendenti provinciali.
(2) Al personale già appartenente al Corpo forestale provinciale con oltre quindici anni di servizio, maturati in data 31dicembre1996, è accordato un congedo straordinario retribuito annuo personale nella seguente misura:
(3) Il personale interessato dal comma 2 può optare entro e non oltre il 31 dicembre 1997 al posto del congedo straordinario in favore di un assegno personale annuo, da liquidare nel mese di dicembre di ogni anno, corrispondente ad un trentesimo della retribuzione mensile dello stesso mese di dicembre per ogni giorno di congedo straordinario. Tale opzione ha effetto dal 1° gennaio 1998.
(4) I benefici di cui ai commi 2 e 3 cessano comunque e definitivamente in caso di cessazione dell'appartenenza al Corpo forestale provinciale.