Pubblicato al B.U. 6 maggio 2008, n. 19.
(1) Per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo trovano applicazione anche nei confronti del personale ispettivo, le disposizioni di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, lettera b), nonché all'articolo 7, commi 5 e 6, del contratto collettivo provinciale dei dirigenti scolastici della Provincia di Bolzano dell'8 ottobre 2007.
(2) La disciplina di cui al comma 1 non si applica al personale docente con incarico ispettivo.