(1) Il presente contratto concerne il periodo dal 1° settembre 2000 al 31 agosto 2003 sia per la parte normativa che per la parte economica.
(2) Il presente contratto, alla scadenza di cui al comma 1, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, entro 3 mesi dalla scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo provinciale.
(3) Le norme contenute nel CCNL del 5 aprile 2001 e nel CCNL per il biennio economico 2000-2001, e quelle risultanti dal rinnovo del CCNL concernente il trattamento economico fondamentale nonché gli istituti dello stato giuridico diversi da quelli disciplinati dai contratti collettivi provinciali per il personale di cui all'articolo 1 per effetto del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, trovano, con la stessa decorrenza prevista dai predetti contratti rispettivamente dal nuovo CCNL, applicazione anche per il medesimo personale di cui all'articolo 1, comma 2.
(4) Il presente contratto collettivo provinciale viene adeguato, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, agli aspetti fondamentali degli istituti dello stato giuridico discendenti dal nuovo CCNL entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore dello stesso, con effetto dalla decorrenza prevista dal medesimo.