Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, n. 40.
(1) A livello di contrattazione intercompartimentale e compartimentale vengono formate per il personale dirigenziale, per il personale medico e per quello veterinario separate aree di contrattazione per materie specifiche, da concordarsi nella contrattazione di area del rispettivo livello.
(2) Per la rappresentatività sindacale di area trovano applicazione a livello intercompartimentale le disposizioni dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del presente contratto.
(3) Per la rappresentatività sindacale di area trovano applicazione a livello compartimentale le disposizioni dell'articolo 3, commi 1, 2, escluso il secondo periodo, 3 e 4 del presente contratto.
(4) Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si tiene conto del personale della rispettiva area.