Approvato con deliberazione 4 dicembre 1995, n. 6402; pubblicata nel B.U. 16 gennaio 1996, n. 3.
(1) Ai direttori delle scuole professionali e di musica compete per la durata dell'esercizio delle relative funzioni dirigenziali, in aggiunta al trattamento economico di livello maturato, un'apposita indennità di funzione mensile, corrisposta per dodici mensilità e commisurati allo stipendio iniziale mensile dell'ottava qualifica funzionale mediante l'applicazione di un coefficiente da 0,3 a 0,9.
(2) Con deliberazione della Giunta provinciale vengono stabiliti i criteri per la determinazione della relativa indennità che tengano conto del numero degli alunni e dei partecipanti a corsi nonché della eventuale presenza di convitti annessi.
(3) La relativa indennità segue la disciplina stabilita dalla normativa provinciale sull'indennità di funzione spettante al personale provinciale con funzioni dirigenziali.