Pubblicato nel B. U. 29 aprile 2008, n. 29.
(1) A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo ai medici specialisti ambulatoriali è corrisposto mensilmente un compenso forfettario orario di Euro 36,00.
(2) Gli incrementi orari di anzianità di cui all'art. 28 comma 2 dell'accordo approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 5 dell'11 gennaio 1999 vengono mantenuti.
(3) Per le assenze dal servizio che non rientrano tra quelle retribuite per attività sindacale, per comprovata malattia o infortunio, per gravidanza o puerperio, per il permesso annuale retribuito nonché per il congedo matrimoniale, al medico specialista ambulatoriale non va corrisposto nessun compenso attesa la natura professionale del rapporto con il Comprensorio sanitario.
(4) Il compenso mensile deve essere pagato al medico specialista ambulatoriale entro la fine del mese di competenza.
(5) Per l'attività svolta dal medico specialista ambulatoriale nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 il compenso orario di cui al presente articolo è maggiorato nella misura del 30 per cento.
(6) Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi definiti tali dalla legge la maggiorazione è del 50 per cento.