(1) La prescrizione di medicinali avviene, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come riclassificato dall'articolo 8, comma 10, della legge 24.12.1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni rientra nei compiti del medico di medicina generale con compenso a quota fissa.
(2) Il medico può dar luogo alla prescrizione farmaceutica o al rinnovo della stessa anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita.
(3) Le parti firmatarie del presente accordo possono concordare a livello provinciale sperimentazioni riguardanti modalità e procedure, compresa la multiprescrizione nel rispetto dei tetti di spesa e della normativa nazionale riguardante la materia, idonee a snellire gli adempimenti dei medici e alleviare i disagi dei cittadini oltre che a consentire una migliore raccolta dei dati.
(4) Sulla ricetta, nelle modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative, il medico annota il diritto dell'esenzione dal pagamento della quota a carico secondo le norme vigenti. Eventuali particolari modalità di annotazione del diritto o meno, all'esenzione e di quant'altro necessario, anche legate alle metodiche locali di rilevazione dei dati, sono definite dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni dei sindacati dei medici di medicina generale firmatarie della presente convenzione.
(5) La necessità dell'erogazione di materiale di medicazione e di presidi terapeutici, di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2, sue successive modifiche ed integrazioni, nonché di presidi per diabetici viene proposta una volta all'anno da parte del medico curante al Comprensorio. L'erogazione ed il relativo eventuale frazionamento è disposto dal Comprensorio secondo modalità organizzative fissate dalla provincia.
(6) La prescrizione farmaceutica in caso di urgenza terapeutica o di necessità è compilata anche dai medici dipendenti e dagli specialisti convenzionati. All'atto della dimissione da strutture ospedaliere o dopo visita specialistica, è compito del medico ospedaliero o dello specialista convenzionato rilasciare apposita prescrizione dei farmaci ritenuti necessari al trattamento del paziente nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione dei farmaci.
(7) Il medico di medicina generale non è tenuto alla trascrizione della prescrizione farmaceutica connessa o dipendente da prestazioni sanitarie eseguite da altri medici.