1. I beneficiari che hanno ottenuto un’anticipazione devono rendicontare le spese sostenute, per un importo pari all’anticipazione stessa, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello dell’avvenuta liquidazione, presentando la seguente documentazione:
a) la domanda di cui all’articolo 16;
b) un elenco riepilogativo delle spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante del richiedente, da cui emergano i dettagli essenziali della documentazione di spesa;
c) i documenti di spesa.
2. Se il richiedente è un soggetto di diritto pubblico, i documenti di spesa sono sostituiti dall’elenco di cui al comma 1, lettera b).
3. Il direttore/La direttrice di ripartizione competente può concedere, per gravi e motivate ragioni, una proroga del termine di cui al comma 1, nel rispetto della scadenza prevista per la rendicontazione del saldo e/o del cronoprogramma in caso di attività a sviluppo pluriennale.
4. Solo ad avvenuta rendicontazione delle anticipazioni possono essere liquidati ulteriori importi.
5. La parte dell'anticipazione che non sia stata utilizzata per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo o che non sia stata adeguatamente rendicontata dovrà essere restituita alla Provincia, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di accreditamento dell'anticipazione.