1. Il presente provvedimento si applica alle attività di:
a. distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano, compresi i medicinali omeopatici;
b. depositario di medicinali di cui all’art. 108 del decreto legislativo 219/2006 e successive modifiche e integrazioni.
2. L’avvio delle suddette attività è subordinato al possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Direttore della Ripartizione Salute ai sensi dell’art. 100 del decreto legislativo n. 219/2006.