(1) Per le attività di produzione, commercializzazione ed importazione di vegetali e prodotti vegetali si applica quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche. La relativa autorizzazione fitosanitaria è rilasciata dal/dalla responsabile del Servizio fitosanitario.
(2) Chiunque non sia in possesso dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, ed intenda produrre piante da frutto destinate all’impiego esclusivo nella propria azienda, deve presentare al Servizio fitosanitario una dichiarazione su apposito modello attestante la specie, la varietà, i quantitativi e l’ubicazione delle piante prodotte. Il/La responsabile del Servizio fitosanitario determina con decreto per quali specie e quantitativi deve essere presentata tale dichiarazione.