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In vigore al: 04/10/2016

c) Legge provinciale 18 marzo 2016, n. 51)
Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata"

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 6 del B.U. 22 marzo 2016, n. 12.

Art. 3

(1) Il comma 2 dell’articolo 43 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

„2. L’abitazione facilmente raggiungibile viene definita come tale in base alla distanza e alla differenza di altitudine fra l’abitazione e il posto di lavoro o di residenza del richiedente. Si considera facilmente raggiungibile l’abitazione che non disti più di 40 chilometri dal posto di lavoro o di residenza del richiedente. Se l’abitazione ovvero il posto di lavoro o di residenza si trova a più di 1000 metri di altitudine, la raggiungibilità viene determinata su una distanza di 30 chilometri.“