(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 3/bis e 3/ter:
“3/bis Se per finanziare progetti di compensazione ambientale i comuni hanno assunto un mutuo oppure un finanziamento tramite il fondo di rotazione ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, essi possono utilizzare i fondi di compensazione per rimborsare le rate di mutuo o finanziamento.
3/ter I fondi di compensazione possono essere usati dai comuni anche per il finanziamento di misure riguardanti beni di proprietà di terzi.”