(1) Ai sensi dell’articolo 4/sexies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”, l’assistenza sanitaria prestata dai medici convenzionati in ambito territoriale, fermo restando il rapporto tra paziente e medico di famiglia scelto dal paziente, è erogata secondo le modalità previste dalle disposizioni statali che promuovono lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
(2) In seguito a quanto indicato al comma 1 ed in sintonia con quanto previsto dal vigente ACN l’assistenza sanitaria territoriale ai cittadini nella Provincia Autonoma di Bolzano viene realizzata con forme associative a carattere innovativo (Aggregazioni funzionali territoriali – AFT – articolo 28/bis ACN e Unità Complesse di Cure Primarie – UCCP – articolo 28/ter ACN) con modalità di seguito indicate.