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In vigore al: 04/10/2016

m) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 71)
Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità

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1)
Pubblicata nel supplemente n. 2 del B.U. 21 luglio 2015, , n. 29.

Art. 30 (Mobilità)   

(1) La Provincia adotta misure efficaci per assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore inclusione ed autonomia possibile, garantendo in particolare:

  1. l’accesso agli ausili e alle tecnologie di supporto alla mobilità, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera d);
  2. servizi accessibili di trasporto pubblico in conformità con le leggi comunitarie, statali e provinciali vigenti;
  3. prestazioni economiche per l’acquisto e l’adattamento di veicoli ad uso privato;
  4. prestazioni economiche per il trasporto e l’accompagnamento delle persone con disabilità;
  5. la formazione del personale conducente e degli accompagnatori, nonché delle persone con disabilità sulle tecniche di mobilità;
  6. la promozione di progetti innovativi e di training sulla mobilità che favoriscano l’inclusione, l’autonomia e la vita indipendente delle persone con disabilità.

(2) Il trasporto e l’accompagnamento delle persone con disabilità dal proprio domicilio alle scuole dell’infanzia e alle scuole di cui all’articolo 6 , comma 1, sono eseguiti in conformità con la vigente normativa provinciale tramite:

  1. i servizi pubblici, sempre che essi siano accessibili alla persona, eventualmente integrati dal servizio di accompagnamento;
  2. i servizi di trasporto scolastici o appositi servizi di trasporto accessibili alla persona, eventualmente integrati con il servizio di accompagnamento;
  3. la famiglia, che può ottenere un rimborso chilometrico nell’ambito delle prestazioni economiche di cui al comma 1, lettera d).

(3) Le persone con disabilità raggiungono autonomamente la sede dei servizi sociali semiresidenziali, ma se non fossero in grado, ricevono un training di preparazione specifica. Se anche con il training non riuscissero ad acquisire la necessaria autonomia per raggiungere i servizi sociali, al trasporto e all’accompagnamento provvede la loro famiglia, che può ottenere un rimborso chilometrico nell’ambito delle prestazioni economiche di cui al comma 1, lettera d). Qualora la famiglia, a fronte di comprovate motivazioni, non possa provvedervi, il trasporto e l’accompagnamento necessari sono effettuati dai servizi sociali mediante:

  1. un servizio di accompagnamento nei servizi di trasporto pubblici, sempre che essi siano accessibili alla persona;
  2. i servizi di trasporto scolastico già esistenti di cui al comma 2, lettera b), per i posti disponibili;
  3. appositi servizi di trasporto accessibili, organizzati dagli enti gestori dei servizi sociali, all’occorrenza integrati dal servizio di accompagnamento.

(4) Il servizio di trasporto di cui ai commi 2 e 3, svolto da enti privati senza scopo di lucro e idonei allo scopo, non è soggetto ad autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

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