(1) Alle persone con disabilità è garantita l’accessibilità all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione, alla comunicazione, ivi compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, in conformità con le vigenti normative comunitarie, statali e provinciali.
(2) Gli enti pubblici e privati che forniscono servizi pubblici rendono accessibili le informazioni e agevolano la comunicazione, mettendo a disposizione forme di sostegno nonché tecnologie adeguate ai differenti tipi di disabilità.
(3) La Provincia, nell’ambito delle sue competenze, promuove l’accesso alle nuove tecnologie e ai sistemi d’informazione e comunicazione, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera d).
(4) La Provincia promuove la sensibilizzazione e la formazione del personale, delle persone con disabilità e dei loro familiari sull’accessibilità e sulla comunicazione facilitata, nonché sulle modalità di utilizzo degli ausili e strumenti di supporto.
(5) Leggi e altri documenti ufficiali che riguardano in modo particolare le persone con disabilità sono redatti anche in lingua facile.
(6) L’inclusione delle persone sorde e sordocieche è riconosciuta anche tramite il sostegno, l’incentivazione e la diffusione della lingua dei segni e della lingua dei segni tattile. 5)