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In vigore al: 04/10/2016

m) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 71)
Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità

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1)
Pubblicata nel supplemente n. 2 del B.U. 21 luglio 2015, , n. 29.

Art. 15 (Integrazione lavorativa)    delibera sentenza

(1) Per favorire l’assunzione con contratto di lavoro dipendente di persone con disabilità ai sensi della normativa statale vigente sono previsti i seguenti interventi:

  1. contributi ai datori di lavoro per l’assunzione di persone con disabilità;
  2. contributi per l’adattamento del posto di lavoro ai bisogni della persona con disabilità e per l’acquisto delle necessarie attrezzature per il lavoro; questi contributi vengono concessi ai datori di lavoro per i maggiori costi sostenuti;
  3. sostegno, accompagnamento e consulenza ai datori di lavoro, alle persone assunte e a chi opera nello stesso ambiente di lavoro; ciò avviene tramite metodi di job coaching e di assistenza alla persona sul posto di lavoro;
  4. promozione del lavoro delle persone con disabilità nelle cooperative sociali di inserimento lavorativo, attraverso l’affidamento diretto di forniture e servizi, attraverso l’introduzione di clausole sociali negli appalti di lavori, forniture o servizi e attraverso la concessione di contributi;
  5. contributi ai titolari d’imprese per l’occupazione di collaboratori familiari con disabilità. 2)

(2) In considerazione degli interessi e delle capacità e tenendo il più possibile conto dei desideri e delle aspettative della persona con disabilità, nonché sulla base del parere dei servizi specialistici, le si propone un contratto di lavoro dipendente o, in alternativa, l’accesso ad un altro servizio.

massimeDelibera 31 maggio 2016, n. 615 - Criteri per la concessione di contributi per l'adattamento del posto di lavoro ai bisogni della persona con disabilità e per l'acquisto delle necessarie attrezzature per il lavoro
2)
La lettera e) dell'art. 15, comma 1, è stata inserita dall'art. 14, comma 1, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
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