(1) La Giunta provinciale è autorizzata a riorganizzare e razionalizzare le società, gli enti e gli altri organismi comunque denominati partecipati dalla Provincia oppure dalla Provincia insieme ad altri enti pubblici, al fine del contenimento della spesa pubblica e allo scopo di eliminare duplicazioni di intervento per garantire un efficace coordinamento delle attività e dei servizi in regola con i requisiti richiesti dall’ordinamento europeo. A tale scopo la Giunta provinciale può effettuare operazioni di dismissione, assegnazione, conferimento, aggregazione, trasformazione, scissione e fusione. Attraverso o in conseguenza di tali operazioni la Giunta provinciale può, anche con la partecipazione di altri enti pubblici:
(2) La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad assegnare ai costituendi organismi derivanti dalla riorganizzazione un finanziamento annuale a sostegno delle attività istituzionali e delle spese di gestione sulla base di un programma annuale. La Giunta provinciale può mettere a disposizione dei predetti organismi, a titolo di comodato, locali, attrezzature e arredamenti.