(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall’Art. 6, comma 3, stimati per l’esercizio finanziario 2013 in 50.000,00 euro, si fa fronte mediante riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata sull’unità previsionale di base 31122 di cui alla tabella A allegata alla legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche.
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 19, stimati per l’esercizio finanziario 2014 in 230.000,00 euro, si fa fronte con lo stanziamento dell’unità previsionale di base 15200. 4)
[(3) Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 20, stimati in 1.000.000,00 di euro, si fa fronte mediante riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata sull’unità previsionale di base 27203.]5)6)
(4) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.7)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farle osservare come legge della Provinciale.
L'art. 21, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 17, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.
L'art. 21, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 17, comma 3, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.
La Corte Costituzionale con sentenza del 23 giugno 2014, n. 190 ha dichiarato illegittimo l'art. 21, comma 3, della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11.
La Corte Costituzionale con sentenza del 23 giugno 2014, n. 190 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11.