(1) Le finalità indicate all’articolo 1 sono realizzate attraverso un sistema integrato e coordinato di interventi. Sono interventi a favore della famiglia quelli volti a migliorare la qualità di vita e il benessere della famiglia nel suo insieme e ad alleviare il carico familiare.
(2) Provincia, comuni, comunità comprensoriali, imprese, parti sociali e rappresentanti degli interessi delle famiglie lavorano in stretta sinergia nelle fasi di programmazione, attuazione e valutazione delle misure a sostegno della famiglia. Le famiglie sono coinvolte attivamente.
(3) La Provincia ha i seguenti compiti:
(4) I comuni e le comunità comprensoriali hanno i seguenti compiti:
(5) Per ottimizzare la collaborazione e realizzare una rete stabile di collegamento, ogni comune e ogni comunità comprensoriale nomina fra i membri della propria giunta un/una referente per il settore famiglia.