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In vigore al: 04/10/2016

e) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 201)
Disposizioni in materia di inquinamento acustico

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1)
Pubblicata nel B.U. 18 dicembre 2012, n. 51.

Art. 10 (Applicazione dei valori limite)

(1)  I valori limite di immissione per le varie classi acustiche sono definiti nella tabella 3 dell’allegato A.

(2)  I valori limite di cui al comma 1 non si applicano alla rumorosità prodotta da:

  1. strade, ferrovie e aeroporti;
  2. attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali;
  3. attività di carico e scarico merci;
  4. attività di raccolta dei rifiuti urbani;
  5. attività di pulizia delle strade;
  6. attività di ripristino urgente dell’erogazione dei servizi pubblici in rete;
  7. attività di carattere agricolo non industriale;
  8. cantieri, ad eccezione degli impianti di vaglio e frantumazione inerti;
  9. musica dal vivo o riproduzioni vocali;
  10. attività di cui agli articoli 11 e 12;
  11. campane, mortaretti e spari a salve, megafoni o altri impianti elettroacustici funzionali all’esercizio del culto.

(3)  Qualora, nonostante il rispetto dei valori limite di cui al comma 1, permanga il disturbo della quiete pubblica, il sindaco/la sindaca del comune interessato può stabilire che le sorgenti sonore maggiormente responsabili del disturbo siano dotate di ulteriori dispositivi per la riduzione del rumore ovvero che il loro utilizzo sia consentito entro determinati limiti temporali.

(4)  Per impianti di trasporto in servizio pubblico il sindaco/la sindaca, su richiesta motivata, può concedere deroghe temporanee al rispetto dei valori limite di cui al comma 1, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Nel caso di impianti di trasporto in servizio pubblico che interessano il territorio di due o più comuni, la competenza spetta alla Giunta provinciale.

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