(1) I valori limite di immissione per le varie classi acustiche sono definiti nella tabella 3 dell’allegato A.
(2) I valori limite di cui al comma 1 non si applicano alla rumorosità prodotta da:
(3) Qualora, nonostante il rispetto dei valori limite di cui al comma 1, permanga il disturbo della quiete pubblica, il sindaco/la sindaca del comune interessato può stabilire che le sorgenti sonore maggiormente responsabili del disturbo siano dotate di ulteriori dispositivi per la riduzione del rumore ovvero che il loro utilizzo sia consentito entro determinati limiti temporali.
(4) Per impianti di trasporto in servizio pubblico il sindaco/la sindaca, su richiesta motivata, può concedere deroghe temporanee al rispetto dei valori limite di cui al comma 1, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Nel caso di impianti di trasporto in servizio pubblico che interessano il territorio di due o più comuni, la competenza spetta alla Giunta provinciale.