(1) Il direttore/la direttrice provinciale delle scuole di musica esercita le sue funzioni sulla base degli indirizzi e degli obiettivi concordati con il direttore/la direttrice di dipartimento preposto/preposta; esercita inoltre le funzioni attribuite ai direttori e alle direttrici di ripartizione dagli articoli 10 e 13 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. Al direttore/alla direttrice provinciale compete in particolare la consulenza professionale, la direzione e la vigilanza di tutti gli aspetti e prestazioni inerenti alla didattica e alla pedagogia musicale. Tali compiti sono svolti d’intesa con il direttore/la direttrice di dipartimento preposto/preposta.
(2) Le direttrici e i direttori delle scuole di musica esercitano le funzioni di cui all’articolo 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. In particolare dirigono le direzioni delle scuole di musica e provvedono alla pianificazione, al coordinamento, alla promozione ed al controllo di tutte le attività delle rispettive scuole di musica.