(1) Il comma 3 dell'articolo 1-ter della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è così sostituito:
“3. La Giunta provinciale, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, definisce l'inizio, la fine e le interruzioni dell'attività educativa nelle scuole dell'infanzia e dell'insegnamento nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione ed emana direttive in ordine all'articolazione dell'orario delle lezioni e alle iniziative parascolastiche, compresi gli scambi degli alunni e delle alunne, ferma restando l'autonomia organizzativa delle scuole di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.”