(1) La formazione extraaziendale ha i seguenti obiettivi:
(2) La formazione extraaziendale è obbligatoria se prevista dall’ordinamento formativo per la relativa attività professionale, oggetto di apprendistato ai sensi dell’articolo 6, comma 1. I contenuti sono definiti nel dettaglio dal programma didattico e la formazione extraaziendale è svolta dalle scuole professionali.
(3) La formazione interaziendale ha l’obiettivo di integrare la formazione aziendale tramite il temporaneo distacco dell’apprendista in un’altra azienda che svolge attività di apprendistato.
(4) La Provincia sostiene il soggiorno di apprendisti e apprendiste sul territorio nazionale e all’estero, con particolare attenzione al territorio dei membri del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Euroregione Tirolo-Alto Adige-Trentino (GECT), al fine di far conoscere agli apprendisti altre realtà scolastiche e aziendali. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri. 17)