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In vigore al: 04/10/2016

a) Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 121)
Ordinamento dell'apprendistato

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 luglio 2012, n. 28.

Art. 21 (Obiettivi e limiti di età)

(1) Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni, in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore oppure di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore, e precisamente per:

  1. il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca e i diplomi di alta formazione di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, che sono equiparati ai diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori;
  2. attività di ricerca;
  3. il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. 23)
23)
L'art. 21 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.