(1) Il proprietario o l’esercente dell'ascensore deve affidarne la manutenzione ad una persona iscritta nell'elenco provinciale dei manutentori d'ascensore o ad una ditta specializzata, la quale vi provvede mediante personale abilitato. Il proprietario o l’esercente deve altresì sottoporre l’ascensore alla verifica di sicurezza di cui al comma 5. Spetta al soggetto incaricato della manutenzione, di seguito denominato manutentore, provvedere periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:
- alla verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, in particolare, del regolare funzionamento delle porte dei piani e delle serrature;
- alla verifica dello stato di conservazione delle funi e delle catene;
- alle normali operazioni di pulizia e di lubrificazione delle parti dell'ascensore.
(2). Almeno una volta ogni sei mesi in caso di ascensori e almeno una volta all'anno in caso di montacarichi, il manutentore provvede a:
- verificare la funzionalità del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
- verificare minutamente i componenti del circuito idraulico, ivi compresa la tubazione, il cilindro ed il pistone;
- verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti di terra;
- annotare i risultati delle suddette verifiche nella documentazione prevista.
(3) Il manutentore prescrive tempestivamente la riparazione o la sostituzione delle parti difettose o logorate e verificarne l'esecuzione. Qualora rilevi un pericolo in atto, il manutentore sospende immediatamente il servizio dell'elevatore, fino a quando l'impianto non sia stato riparato, informandone il proprietario e la Ripartizione provinciale Lavoro.
(4) Spetta al manutentore provvedere alle manovre di emergenza, ad eccezione di quella a mano, che può essere eseguita anche da altre persone appositamente istruite ed autorizzate.
(5) Gli ascensori devono essere sottoposti ad una verifica di sicurezza da parte di un organismo notificato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modifiche, da effettuarsi almeno ogni tre anni.
(6) Le irregolarità nella manutenzione e nelle verifiche di sicurezza da parte della ditta di manutenzione devono essere denunciate alla Ripartizione provinciale Lavoro.