(1) Le piste sono delimitate lateralmente con palinatura e relativi segnali realizzati e posati in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone i bordi destro e sinistro.
(2) La delimitazione dei bordi delle piste può essere omessa nei casi di cui all’articolo 9, comma 4, della legge e nei casi autorizzati dall’Ufficio provinciale competente.
(3) La delimitazione dei bordi delle piste e la relativa segnaletica sono conformi alla vigente normativa UNI.
(4) In adiacenza di scoscendimenti pericolosi, dirupi, strapiombi, seracchi, crepacci e simili, i bordi delle piste sono protetti con idonee barriere anticaduta.