(1) Al fine di ridurre il costo del credito assistito dalla garanzia delle Cooperative di garanzia fidi, la Provincia può erogare alle imprese contributi a riduzione degli interessi e delle commissioni. I contributi sono concessi esclusivamente nell’ambito di appositi programmi provinciali di sostegno finanziario alle imprese, quando si verificano particolari condizioni di mercato.
(2) La Provincia può erogare altresì contributi a copertura delle commissioni di controgaranzia o di altri oneri corrisposti su operazioni di trasferimento del rischio delle garanzie o per altre forme di assicurazione del rischio di credito.
(3) La Giunta provinciale può, attraverso apposite convenzioni, affidare in concessione alle Cooperative di garanzia fidi l’attribuzione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, la loro erogazione nonché l’effettuazione dei controlli a campione di cui all’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare alle Cooperative di garanzia fidi convenzionate i mezzi finanziari da utilizzare per l'erogazione, anche a titolo di anticipazione, dei contributi.