(1) La rubrica dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituita:
„Art. 32 (Commissione per l’abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi)”
(2) Il comma 3 dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:
“3. L’ordine del giorno deve essere inviato ai membri della commissione almeno cinque giorni prima di ciascuna riunione.”