(1) Il comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Per gli investimenti di cui al comma 2, lettera b), la Giunta provinciale può aumentare l'aliquota di contributo fino ad ulteriori trenta punti percentuali, qualora l'iniziativa rivesta rilevante interesse pubblico ovvero quando costituisca un organico sistema di collegamento tra zone sciistiche o tra queste ed i centri abitati, nonché laddove l'iniziativa richieda particolari soluzioni tecnologiche specialmente al fine di una rigorosa salvaguardia ambientale, nonché per gli investimenti di cui alla lettera d) fino ad ulteriori quaranta punti percentuali, qualora si tratti di sciovie isolate o facenti parte di piccoli comprensori sciistici, importanti per l’apprendimento dello sport dello sci e conseguentemente rivestano una importante funzione socio-educativa.”